STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “IDEALE COMUNE”
COSTITUZIONE E SCOPI
ARTICOLO N.1 – DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA
E’ costituita in Codogno (LO), l’Associazione Culturale denominata “Ideale Comune”
La costituita è una libera associazione di fatto, apolitica, apartitica, non confessionale e senza scopi di lucro diretto o indiretto, amministrativamente autonoma, regolata a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
ARTICOLO N. 2 – SEDE E DURATA
L’Associazione ha sede in Codogno (LO), Via G. Falcone n. 45. e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L’Associazione
La sede sociale e le eventuali sedi operative sono adibite all’espletamento delle attività statutarie ed al conseguimento dei fini sociali. La definizione della sede operativa è di competenza dell’Assemblea dei Soci.
L’associazione ha durata illimitata.
ARTICOLO N. 3 – OGGETTO E SCOPO
L’Associazione ha lo scopo di promuovere la cultura e l’arte in ogni sua forma come strumento necessario per una vita dignitosa ed aperta che permetta di costruire benessere per le persone e le comunità. In particolare essa si propone di:
- contribuire allo sviluppo culturale ed alla sempre più ampia diffusione della solidarietà nei rapporti umani;
- promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale, sociale, turistica e ricreativa, al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale del cittadino;
- favorire l’estensione di attività culturali, sociali, ambientali, e ricreative anche attraverso forme consortili tra l’Associazione ed altre organizzazioni in ambito culturale, sociale, ambientale e ricreativo, spettacoli, animazione, musica, ballo ed arte varia;
- attuare servizi, organizzare manifestazioni, spettacoli, festival, concorsi, premi, concerti, mostre, rassegne ed eventi culturali, cinematografici ed espositivi; organizzare convegni e dibattiti pubblici, pubblicare testi, libri e cataloghi, creare siti internet relativi alle attività sopraindicate, pubblicare, redigere e diffondere periodici, riviste, giornali, materiale digitale e audiovisivo; gestire archivi artistici, fotografici, editoriali, di cineteche, biblioteche e librerie;
- eventuali strutture per lo svolgimento delle attività istituzionali quali: sala lettura, sala esposizioni, sala giochi, bar e/o ristoranti interno ecc.; qualora la sede dell’Associazione sarà dotata di spaccio interno, con accesso consentito ai soli soci, i prezzi delle bevande e degli altri generi dovranno coincidere con quelli d’acquisto maggiorati dai costi di gestione e senza alcun margine di profitto;
- favorire contatti fra i Soci aventi specifici interessi culturali o sociali, costituendo sezioni per le attività di maggior rilievo;
- favorire lo svolgersi della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, informazioni e conoscenza interpersonale anche attraverso incontri di gruppo, dibattiti, serate a tema ed ogni altro mezzo idoneo allo scopo.
- organizzare corsi, workshop, stage, seminari e attività didattiche e di aggiornamento in relazione alle discipline artistiche, cinematografiche, multimediali, teatrali, letterarie, musicali e alla comunicazione e ai mass media;
- sostenere l’interscambio culturale e artistico tra Italia e tutti i paesi del panorama internazionale, attraverso l’organizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, cinematografiche, musicali, letterari e teatrali sia in Italia che all’estero;
ARTICOLO N. 4 – PATRIMONIO ED ENTRATE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni immobili e mobili, registrati e non, che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Il Patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
· dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Associazione;
· dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
· dal fondo di riserva.
Il patrimonio dell’Associazione deve essere destinato al perseguimento dei fini statutari.
Le entrate sono costituite:
a) dalle quote di iscrizione e di frequenza;
b) da obbligazioni, elargizioni, lasciti di enti o di privati;
c) da contributi delle Amministrazioni Comunali e di altri Enti pubblici e privati;
d) da redditi;
e) da eventuali entrate derivanti dallo svolgimento delle attività sociali.
L’Assemblea stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte dei soci fondatori all’atto costitutivo dell’Associazione; stabilisce inoltre annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte di eventuali soci ordinari.
L’adesione all’Associazione non comporta per i soci fondatori obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili, neanche in caso di scioglimento dell’Associazione. Le quote associative non sono trasmissibili a terzi.
ARTICOLO N. 5 - SOCI
Possono essere soci dell’associazione tutti i soggetti, persone fisiche ed enti di diritto privato che, essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e siano ammessi a farne parte secondo le norme del presente statuto e del futuro
regolamento sociale. E’ garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative.
Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
- indicare i dati anagrafici;
- allegare copia di un documento di identità in corso di validità;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- avere un’età minima di 18 anni, salvo deroghe ammesse dalla Legge.
I minori di anni 18 sono Soci quando anche un solo genitore è socio. I soci hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, salve le seguenti eccezioni:
- i minori di 18 anni ma con età superiore ai 14 anni hanno diritto di voto ma non sono eleggibili alle cariche sociali;
- i minori di 14 anni, pur essendo Soci, non hanno diritto di voto.
Per le cariche sociali che comportano responsabilità civili e/o penali verso terzi, sono eleggibili i Soci che abbiano compiuto la maggiore età. ( D.Leg. n.460/97 art. 5 lett.c “... prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione”).
L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dal richiedente.
Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla domanda di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa con decisione insindacabile. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta. I Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale al momento dell’ammissione.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze statutarie, e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che con i terzi. Ogni socio ha diritto di partecipare all’assemblea ed ha diritto ad un voto all’interno della medesima, in particolare per quanto riguarda le deliberazioni concernenti le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’associazione, nonché il diritto di essere eletto alle cariche sociali.
E’ esclusa in ogni caso la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I Soci sono tenuti a versare la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, comprensiva dell’importo della tessera. La quota o contributo associativo non è trasmissibile e/o rivalutabile.
Le somme versate per la tessera sociale e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
ARTICOLO N. 6 – DIRITTI DEI SOCI
I Soci hanno diritto di frequentare tutte le manifestazioni indette dall’Associazione, di usufruire delle strutture del Sodalizio nonché dei servizi e delle agevolazioni connesse alla tessera e ad eventuali affiliazioni ad Associazioni o Federazioni Nazionali.
ARTICOLO N. 7 – DOVERI DEI SOCI
I soci sono tenuti:
- al pagamento della tessera sociale;
- all’osservazione dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
ARTICOLO N. 8 - RECESSO
La qualità di Socio si perde:
a) per dimissioni
b) per espulsione;
c) per morosità;
d) per morte.
Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o mediante mezzo di comunicazione equivalente che ne attesti l’avvenuto ricevimento con data certa. I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
· quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni e alle delibere prese dagli Organi Sociali;
· quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
· quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
I soci recedenti od esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.
ARTICOLO N. 9 - RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO CONSUNTIVO
Il rendiconto economico e finanziario consuntivo comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Il residuo attivo del rendiconto economico e finanziario consuntivo sarà devoluto come segue:
· il 10% al fondo di riserva
· il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sociale, ambientale e per i nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.
La responsabilità della gestione dell’Associazione è assunta solidalmente dal Presidente, dal Vice Presidente ed eventualmente da ciascun Consigliere per ogni singola operazione od affare per cui si è assunto la responsabilità decidendo in merito al medesimo; in ogni caso è responsabile della gestione chi ha il potere di firma in relazione al proprio mandato.
ARTICOLO N. 10 - ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente dell’Associazione;
d) il Vice Presidente dell’Associazione, nominato dall’Assemblea per i casi di assenza o impedimento del Presidente;
e) il Segretario, nominato dall’Assemblea;
f) il Tesoriere, nominato dall’Assemblea anche fuori dai componenti del Consiglio Direttivo.
Le elezioni degli organi di cui ai punti da b) a f) si svolgono di norma almeno ogni 4 (quattro) anni e debbono essere indette con un preavviso ai Soci di almeno 20 giorni, mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale o tramite posta elettronica. Le modalità di svolgimento delle elezioni saranno stabilite con apposito regolamento predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall’Assemblea dei Soci. Detto regolamento dovrà, comunque, prevedere espressamente il principio del voto singolo a norma dell’art. 2532, comma 2, c.c.
Art. 11 – L’ASSEMBLEA
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione e le sue delibere, prese in conformità alla legge, al presente statuto ed agli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. L’assemblea:
· nomina i membri del Consiglio Direttivo;
· elegge il Presidente all’interno del Consiglio Direttivo;
· delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
· approva eventuali regolamenti che disciplinano l’attività;
· delibera sull’eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione;
· delibera le modifiche dello statuto e dei regolamenti;
· delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga o di pubblico interesse.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli associati. La convocazione viene fatta mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, inviata a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. L’assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta. Un socio può essere portatore di una sola delega. L’assemblea è validamente costituita se è presente, in proprio o per delega, la metà più uno dei soci e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie, la destinazione degli utili, la nomina del presidente, del vice presidente, del segretario e del tesoriere occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati. Per le delibere di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. L’assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal Vice Presidente, o in mancanza da altra persona designata dagli intervenuti. Di ogni riunione dell’assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Art. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 9, eletti dall’assemblea degli associati. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica a tempo indeterminato o per la durata prevista all’atto della nomina e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano in modo tassativo all’assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di predisporre un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. La convocazione sarà fatta dal Presidente mediante lettera o email, indicante la data, l’ora ed il luogo della convocazione, nonché gli argomenti sui quali deliberare, inviata a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della riunione. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano. Di esse sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre delegare i propri poteri al Presidente o ad altro membro del Consiglio stesso, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
Art. 13 – IL PRESIDENTE
Il Presidente eletto dall’Assemblea all’interno dei componenti del Consiglio Direttivo – ed in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo il Vice Presidente – rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo nella prima riunione.
Art. 14 – IL SEGRETARIO
Il segretario lavora in stretta collaborazione con il Presidente e il Vicepresidente, redige e cataloga i verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, si occupa dei rapporti con i soci e della gestione organizzativa dell’associazione.
Art. 15 – IL TESORIERE
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili. Le cariche di Presidente e tesoriere sono compatibili.
Art. 16 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene il libro degli associati ed i libri delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. I libri dell’Associazione possono essere consultati dai soci che ne fanno istanza, le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.
Art. 17 – IL BILANCIO
L’esercizio dell’Associazione si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine dell’esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
Art. 18 – AVANZI DI GESTIONE
E’ vietato all’Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
Art. 19 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea che provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 20 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, l’arbitro sarà nominato su richiesta della parte più diligente dal Presidente del Consiglio Notarile del luogo in cui ha sede l’Associazione.
Art. 21 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile ed alla vigente
normativa in materia.
ARTICOLO N. 36 - PRIVACY-TUTELA DATI PERSONALI
In ottemperanza della L. 196/2003 sulla Privacy - Tutela dei dati personali, gli organi statutari dell’Associazione, la sede provinciale, regionale e nazionale useranno i dati dei Soci esclusivamente per promuovere ed informare sulle attività dell’Associazione previa autorizzazione da parte degli stessi.
ARTICOLO N. 37 – UTILI O AVANZI DI GESTIONE
Data la mancanza di fini di lucro, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge.
ARTICOLO N. 38 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi partecipanti.